Art. 1
In vigore dal 13 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme trasitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo di lavoro 16 febbraio 1959, per il personale marittimo: in possesso di libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolge la sua opera su natanti, dipendenti delle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime, stipulato tra la Sezione Edili dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Addetti Lavori Marittimi Portuali al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.);
Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Genova, in data 20 febbraio 1960, del contratto collettivo di lavoro sopra indicato, o depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio, dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 16 febbraio 1959, relativo al personale marittimo in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione che svolge la sua opera su natanti, dipendenti di imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime, sono regolate da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto;
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori marittimi in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolgono la loro opera su natanti, dipendenti dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 37.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1785#art-1