Art. 1

In vigore dal 13 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1953, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Vista per la provincia di Asti: - il contratto collettivo 25 luglio 1951, stipulato tra l'Associazione Panificatori e il Sindacato Operai Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 20 luglio 1952; - l'accordo collettivo 33 maggio 1954; - l'accordo collettivo 23 aprile 1958; tutti stipulati tra l'Associazione Panificatori e il Sindacato Operai Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto per la provincia di Cuneo: - il contratto collettivo 21 luglio 1952, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati Provinciale - C.I.S.L. -; Visti per la provincia di Novara: - il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e la Lega Provinciale dei Lavoratori Panettieri - C.G.I.L, la Federazione Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L., l'Unione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - U.I.L.; - l'accordo colletto 10 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Confederazione Generale italiana Lavoratori, la Confederazione Italia Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; Visti, per la Provincia di Torino: - il contratto collettivo 31 luglio 1948, e relativo allegato, stipulato tra l'Associazione Panificatori ed il Sindacato Provinciale Operai Panettieri; - il contratto collettive 2 marzo 1951, stipulato tra l'Associazione Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale; ai quali ha aderito in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Consorziale Artigiana Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, a Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; cui ha aderito, in data 23 dicembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 27 della provincia di Cuneo in data 5 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 35 della provincia di Torino, in data 29 settembre 1960, n. 9 della provincia di Vercelli, in data 19 ottobre 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta per il ministro per il lavoro, e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Asti, il contratto collettivo, 25 luglio 1951, l'accordo collettivo 20 luglio 1952, l'accordo collettivo 13 maggio 1951, l'accordo collettivo 21 luglio 1952; - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, l'accordo collettivo 10 settembre 1959; - per la provincia di Torino, il contratto collettivo 31 luglio 1948, il contratto collettivo 2 marzo 1951; - per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi sopra indicati, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli; Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla corte dei conti, addì 7 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1784#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli. — Testo vigente | Portale Normativo