Art. 1
In vigore dal 13 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951, relativo al personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicianali;
Visto l'accordo collettivo nazionale di lavoro 14 ottobre 1954, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;
Visto l'accordo collettivo nazionale di lavoro 7 maggio 1956, modificativo del suddetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;
Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 12 febbraio 1959, relativo ai personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Provinciale Grossisti Specialità Medicinali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini, l'Unione Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Milano, in data 3 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 12 febbraio 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali per la provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1783#art-1