Art. 1
In vigore dal 12 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 24 maggio 1947, sulla indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 aprile 1947, sull'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, cui ha aderito, in data 10 ottobre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 16 luglio 1957, sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 25 settembre 1959, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.NA.L.;
Visto, per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 29 agosto 1947, per l'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 11 dicembre 1947, e relativi allegati, istitutivo della indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; cui hanno aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 19 luglio 1946, sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 2 della provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960, n. 5 della provincia di Ferrara, in data 13 settembre 1960, n. 14 della provincia di Imperia, in data 19 dicembre 1960, n. 9 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennità sostitutiva di mensa:
per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 24 maggio 1947;
per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 aprile 1947; per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 16 luglio 1957; per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 29 agosto 1947; per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 11 dicembre 1947; per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 19 luglio 1946; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività industriali per le quali detta indennità e regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle province di Asti, Bologna, Ferrara, Imperia, Terni, Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 139. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1782#art-1