Art. 1
In vigore dal 12 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attività lattiero - casearia;
Visto, per la Zona Destra Tagliamento, il contratto collettivo 29 gennaio 1957, per i segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero-casearia, stipulato tra l'Unione Friulana Cooperative e Mutue Destra Tagliamento e il Sindacato Destra Tagliamento degli Impiegati delle Latterie - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 11 della provincia di Udine, in data 9 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la Zona Destra Tagliamento, il contratto collettivo 29 gennaio 1957, relativo ai segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattiero-casearia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti è tutti i segretari dipendenti dalle società esercenti l'attività lattierocasearia nella Zona Destra Tagliamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 115. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1775#art-1