Art. 1
In vigore dal 10 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1959, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento;
Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo 16 settembre 1957, relativo agli apprendisti della industria di manufatti in cemento stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la F.I.L.L.E.A. Provinciale la F.I.L.C.A. Provinciale, la F.E.N.E.A. Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Treviso, in data 1 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per 1° quali i stato stipulato, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo 16 settembre 1957, relativo agli apprendisti dell'industria dei manufatti in cemento, sono regolamenti da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese produttrici dei manufatti in cemento della provincia di Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 130. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1771#art-1