Art. 1

In vigore dal 9 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Torino, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie: - il contratto collettivo 1 gennaio 1954, stipulato a l'Associazione Piemontese Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Dipendenti non Laureati da Farmacie - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacie - C.I.S.L. -; - il contratto collettivo 13 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale dei Dipendenti non Laureati da Farmacie - C.G.I.L. -; - il contratto collettivo 9 luglio 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 13 febbraio 1958; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, i contratti collettivi 1 gennaio 1954, 13 febbraio 1958, 9 luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 127. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1768#art-1

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