Art. 1
In vigore dal 9 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Torino, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:
- il contratto collettivo 1 gennaio 1954, stipulato a l'Associazione Piemontese Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Dipendenti non Laureati da Farmacie - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacie - C.I.S.L. -;
- il contratto collettivo 13 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale dei Dipendenti non Laureati da Farmacie - C.G.I.L. -;
- il contratto collettivo 9 luglio 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 13 febbraio 1958;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, i contratti collettivi 1 gennaio 1954, 13 febbraio 1958, 9 luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 127. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1768#art-1