Art. 1

In vigore dal 9 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle imprese di panificazione; Visti, per la provincia di Taranto: il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950, stipulato tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti ed il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.; l'accordo collettivo 11 agosto 1952; l'accordo collettivo 22 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennità di contingenza; ambedue stipulati tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Lavoranti Panettieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.; l'accordo collettivo 24 aprile 1957, modificativo del contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950, stipulato tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.; e, in data 3 giugno 1957, tra la predetta Categoria e il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 16 della provincia di Taranto, in data 27 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950 e gli accordi collettivi 11 agosto 1952, 22 giugno 1956 e 24 aprile 1957, relativi ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 132. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1767#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo