Art. 1

In vigore dal 9 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria del cappello, del feltro e cappello di pelo, del feltro e cappello di lana, del pelo per cappello; Visto, per la zona del Verbano Cusio e Ossola della provincia di Novara, l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola e il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.U.I.L.C.A. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, relativo alla classificazione del personale operaio dei cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1964 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: Basco Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 109. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1766#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara. — Testo vigente | Portale Normativo