Art. 1

In vigore dal 8 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del legno e del sughero stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, il Sindacato, Provinciale della Federazione italiana Lavoratori - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Modena, in data 8 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relative agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla corte dei conti, addì 27 aprile 1932 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n - 80. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1759#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia dai Modena. — Testo vigente | Portale Normativo