Art. 1

In vigore dal 8 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi; Visti, per la provincia di Rovigo: - il contratto collettivo 16 aprile 1959, per i braccianti agricoli avventizia obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, l'Associazione Polesana Coltivatori Diretti e la Liberterra - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 20 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo aggiuntivo 16 aprile 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data; - l'accordo 28 aprile 1953, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Federbraccianti la Liberterra l'UIL-Terra; - l'accordo collettivo 30 aprile 1958, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Polesana dei Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e della provincia di Rovigo, in data 15 giugno e 5 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti, della provincia di Rovigo: - il contratto collettivo 16 aprile 1959 - l'accordo collettivo aggiuntivo 16 aprile 1959; - l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1953; - l'accordo collettivo 30 aprile 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, eccettuate le clausole sull'imponibile di mano d'opera, contrastanti con norme imperative di legge. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Rovigo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 85. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1758#art-1

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