Art. 1

In vigore dal 8 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri; Visto, per il comune di Campobasso, l'accordo collettivo 30 gennaio 1956, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale dello Spettacolo e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati Liberi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale della Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L.-, cui ha aderito, in data 4 gennaio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Campobasso, in data 17 marzo 1961, n. 2 della provincia di Caserta, in data 15 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti delle imprese esercenti cinema e cinema - teatri: - per il comune di Campobasso, l'accordo collettivo 30 gennaio 1956; - per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri del comune di Campobasso e della provincia di Caserta. Il presente, decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961. GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 19862. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 125. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1753#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri del comune di Campobasso e della provincia di Caserta. — Testo vigente | Portale Normativo