Art. 1

In vigore dal 8 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, per i lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato e i Sindacati Provinciali dei Lavoranti Barbieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.; Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visti, per la provincia di Treviso: - il contratto collettivo 1 settembre 1949, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 14 maggio 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Alleanza Provinciale fra le Associazioni Autonome e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Belluno, in data 18 giugno 1960, n. 2 della provincia di Rovigo, in data 20 giugno 1960, n. 6 della provincia di Treviso, in data 1 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora; - per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora; - per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 settembre 1949, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo 14 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Belluno, Rovigo, Treviso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 121. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1751#art-1

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