Art. 1

In vigore dal 7 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo 9 gennaio 1958, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra la Sezione Provinciale Industria Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori, Edili e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Siena, in data 28 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Siena, il contratto collettivo 9 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 102. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1747#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo