Art. 1
In vigore dal 7 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, per la determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, stipulato tra la Associazione Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Unione Provinciale Sindacati Liberi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, relativo alla determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso ai presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura della provincia di Padova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1746#art-1