Art. 1
In vigore dal 7 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1960, per il personale marittimo adibito ai lavori Ai comandata a bordo delle navi, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, la Federazione Nazionale - C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione italiana Marittimi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 151, in data 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1969, relative al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesse al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle cavi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1941
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Carte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 97. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1744#art-1