Art. 1

In vigore dal 7 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959 n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali dei dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 settembre 1947, relativo all'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della pellicceria, stipulato tra la Sezione Pelliccerie dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 settembre 1947, relativo all'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della pellicceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 95. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1743#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo