Art. 1

In vigore dal 7 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 727; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice della idoneità degli aspiranti al diploma di cuoco di bordo prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono esercitate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto o, in mancanza, della carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - GONELLA - TAVIANI - ANDREOTTI - BOSCO - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 70. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1740#art-1

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Art. 1 Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065 (inclusione di un segretario nella Commissione per gli esami per cuochi di bordo). — Testo vigente | Portale Normativo