Art. 1
In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della. Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Federazione Provinciale F.I.L.C.A. -, la Camera Sindacale - U.I.L., la F.I.N.E.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bolzano, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai addetti alla industria edile ed affini della provincia di Bolzano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti dei Governo, registro n. 145, foglio n. 182. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1737#art-1