Art. 1
In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, per il personale di vendita dei Panifici e delle rivendite di pane annesse ai forni, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo in data 5 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, relativo al personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesso ai forni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita, dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato allo Corte dei conti, addì 27 aprile 1962.
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 121. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1735#art-1