Art. 1

In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Farmacisti Proprietari e il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Farmacie non Laureati - C.I.S.L.; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 5 marzo 1959, per i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Farmacisti Proprietari e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Grosseto, in data 9 maggio 1960, n. 3 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati preso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consigli dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati relativamente ai lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti delle farmacie: per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956; per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 25 marzo 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Grosseto e di tutti i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1967 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 58. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1731#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto e dei lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo