Art. 1

In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1964, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954, integrativo del predetto accordo interconfederale; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino; Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino; Visti, per la provincia di Vicenza: - l'accordo collettivo 25 gennaio 1955, e relativa tabella, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli operai e gli impiegati addetti all'industria orafa, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, e tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 30 agosto 1956, e relative tabelle, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli apprendisti addetti all'industria orafa, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo in data 25 gennaio 1955; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per gli addetti all'industria orafa della provincia di Vicenza: - l'accordo collettivo 25 gennaio 1955 relativo agli operai ed agli impiegati; - l'accordo collettivo 30 agosto 1956 relativo agli apprendisti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 77. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1729#art-1

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