Art. 1
In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1964, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954, integrativo del predetto accordo interconfederale;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino;
Visti, per la provincia di Vicenza:
- l'accordo collettivo 25 gennaio 1955, e relativa tabella, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli operai e gli impiegati addetti all'industria orafa, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, e tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 30 agosto 1956, e relative tabelle, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli apprendisti addetti all'industria orafa, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo in data 25 gennaio 1955;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per gli addetti all'industria orafa della provincia di Vicenza:
- l'accordo collettivo 25 gennaio 1955 relativo agli operai ed agli impiegati;
- l'accordo collettivo 30 agosto 1956 relativo agli apprendisti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1729#art-1