Art. 1
In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per il personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e 1° Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dati a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 94. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1728#art-1