Art. 1

In vigore dal 3 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950, e relativa tabella, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Sindacale Provinciale Farmacisti Proprietari, l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia e la Camera Confederale del Lavoro, la Libera Unione Sindacale Provinciale, il Libero Sindacato Ausiliari di Farmacia, la Camera Sindacale Provinciale; della Federazione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 gennaio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari di Farmacie e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Roma, in data 10 maggio 1960, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 3 della provincia di Teramo, in data 28 marzo 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie: - per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950; - per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957; - per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Roma. Ancona. Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 93. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1724#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Roma, Ancona, Teramo. — Testo vigente | Portale Normativo