Art. 1
In vigore dal 3 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto, l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950, e relativa tabella, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Sindacale Provinciale Farmacisti Proprietari, l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia e la Camera Confederale del Lavoro, la Libera Unione Sindacale Provinciale, il Libero Sindacato Ausiliari di Farmacia, la Camera Sindacale Provinciale; della Federazione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 gennaio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari di Farmacie e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Roma, in data 10 maggio 1960, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 3 della provincia di Teramo, in data 28 marzo 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950;
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Roma. Ancona. Teramo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1724#art-1