Art. 1

In vigore dal 3 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 199, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, per professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli sanitari; Visto l'accordo 14 aprile 1951, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese; Visto l'accordo 29 ottobre 1952, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948; Visto l'accordo 6 dicembre 1955, per i professori di orchestra, scritturati dai teatri ove agiscono compagnie di rivista; Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione A.G.I.S - e la Federazione Provinciale Autonoma, Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Verona, in data 26 agosto 1960, dei contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1958, relativo agli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nel cinema e cinema-teatri della provincia di Verona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 68. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1719#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e cinema teatri della provincia di Verona. — Testo vigente | Portale Normativo