Art. 1

In vigore dal 27 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 7411, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visti, per la provincia di Bari: - l'accordo collettivo 5 novembre 1952, per il personale dipendente dai laboratori di pasticceria stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Addetti ai Laboratori di Pasticceria - C.G.I.L. - l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 2 dicembre 1951, per i lavoratori pasticcieri stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi e la Lega Pasticcieri - C.G.I.L. - Bari, la C.I.S.L -Bari - la U.I.L. - Bari; - l'accordo collettivo 15 luglio 1957, e relative tabelle, per gli addetti ai laboratori di pasticceria, stipulato fra la. Federazione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L. - Bari -, la U.I.L. - Bari -, la C.G.I.L. - Bari; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Bari in data 23 agosto 1960 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bari: - l'accordo collettivo 5 novembre 1952, relativo al personale dipendente dai laboratori di pasticceria; - l'accordo collettivo 2 dicembre 1954, relativo ai lavoranti pasticcieri; - l'accordo collettivo 15 luglio 1957, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 58. - VILLA.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1714#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti al laboratori di pasticceria della provincia di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo