Art. 1
In vigore dal 27 mag 1962
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1951, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali a i personale dipendente da laboratori di pasticceria da alberghi diurni da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi Visto il contratto collettivo di lavoro 3 gennaio 1957, per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bologna, stipulato tra il Sindacato Provinciale Caffè. Bar, Pasticceria e la C.I.S.L., la F.I.L.A.M., la U.I.L.: al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Bologna, in data 31 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro 3 gennaio 1957, relativo agli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bologna, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla. Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 55. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1713#art-1