Art. 1
In vigore dal 26 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per il comune di Vecchiano, l'accordo collettivo 20 luglio 1954, relativo ai camporaioli, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori e la Federmezzadri - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Settore Terra; la U.I.L. - Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertate l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per il comune di Vecchiano, l'accordo collettivo 20 luglio 1954, relativo ai camporaioli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i camporaioli del comune di Vecchiano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1709#art-1