Art. 1

In vigore dal 26 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai addetti alla industria delle calzature, pantofole e tomaie; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 26 agosto 1948, relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Calzature - e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 del 13 agosto 1960 della provincia di Bologna, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 26 agosto 1948, relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi i dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1706#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo