Art. 1

In vigore dal 26 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 2 aprile 1955, sul conglobamento delle retribuzioni nel settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora; Visti, per la provincia di Bologna: - il contratto collettivo 22 novembre 1948, relativo alle maestranze addette alle aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Sartoria su Misura per Signora e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, con la partecipazione dell'Unione Provinciale - F.U.I.L.L.A.; - l'accordo collettivo 22 marzo 1955, relative alle maestranze addette alle aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 e n. 13 della provincia di Bologna, rispettivamente in data 13 agosto 1960 e 31 agosto 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 22 novembre 1948 e l'accordo collettivo 29 marzo 1955, relativi alle maestranze addette alle aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti il conglobamento delle retribuzioni nel settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di confezioni su misura per signora della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 57. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1704#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese di confezione su misura per signora della provincia di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo