Art. 1

In vigore dal 24 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Pavia: gli accordi collettivi 11 luglio 1956 e 4 luglio 1957, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulati tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federterra, l'Unione italiana Lavoratori della Terra; e in data 4 luglio 1957, tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale; l'accordo collettivo 23 giugno 1958, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale; l'accordo collettivo 25 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 23 giugno 1958; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pavia, in data 15 settembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pavia, gli accordi collettivi 11 luglio 1956, 4 luglio 1957, 23 giugno 1958, e 25 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini della provincia di Pavia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte conti, addì 17 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 59. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1700#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini nella provincia di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo