Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2 dell'art. 7 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI SPATARO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-22;1841#art-1