Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2 dell'art. 7 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI SPATARO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 23 marzo 1958. — Testo vigente | Portale Normativo