Art. 1

In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'art. XI del medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 2. - VILLA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958. — Testo vigente | Portale Normativo