Art. 2
In vigore dal 30 dic 1961
Il regime daziario stabilito per i prodotti di cui al precedente articolo rimarrà, in vigore anche dopo la applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-21;1340#art-2