Art. 3

In vigore dal 29 mar 1962
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata - entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entrerà in funzione l'ufficio di cui allo in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 69. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-18;1634#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo