Art. 1
In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella "C" allegata al regolamento 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, è modificata come segue:
1) ai titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere (classe V, VI, VII, VIII, IX e X) sono aggiunte: le lauree in lingue e letterature straniere rilasciate dalle Facoltà di economia e commercio; le lauree in lingue e letterature straniere moderne rilasciate dalle Facoltà di lettere e filosofia;
2) ai titoli di ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento del disegno (classe XLIX) è aggiunta la laurea in architettura;
3) ai titoli di ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche del tipo agrario (classe XLVIII) è aggiunta la laurea in medicina veterinaria;
4) alle classi di esami per l'abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere (classi V, VI, VII, VIII, IX e X) è aggiunta la classe di esame X-bis per l'abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura portoghese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1843#art-1