Art. 1

In vigore dal 25 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, n. 130; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 20 marzo 1961, con la quale, la Società Farmaceutici Italia di Milano si impegna a versare annualmente all'Università di Firenze, una somma corrispondente al 20% dei contributi dovuti al titolare del posto di runilo convenzionato destinato all'insegnamento di "Microbiologia" presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva del posto stesso, stipulata il 14 luglio 1953 ed approvata con decreto presidenziale in data 4 gennaio 1954, n. 130. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 49. - VILLA
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Art. 1 Adeguamento dei contributi per il mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della "Microbiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo