Art. 1
In vigore dal 25 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, n. 130;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 20 marzo 1961, con la quale, la Società Farmaceutici Italia di Milano si impegna a versare annualmente all'Università di Firenze, una somma corrispondente al 20% dei contributi dovuti al titolare del posto di runilo convenzionato destinato all'insegnamento di "Microbiologia" presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva del posto stesso, stipulata il 14 luglio 1953 ed approvata con decreto presidenziale in data 4 gennaio 1954, n. 130.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1626#art-1