Art. 2
In vigore dal 1 gen 1962
Il termine di un anno di cui all'art. 24 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dal precedente , decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anziché dalla risoluzione del rapporto d'impiego, quando la risoluzione stessa siasi verificata anteriormente alla predetta data e il dirigente non abbia liquidato il capitale accantonato sul proprio conto di previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1338#art-2