Art. 1
In vigore dal 10 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e l'Associazione Dirigenti Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Dirigenti Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e il Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Associazione Ligure Birigenti di Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti e la Sezione Provinciale della Associazione Regionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali della Sicilia;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 1 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività commerciale per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959;
- per la provincia di Come, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959;
- per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957;
- per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle province di Bergamo, Como, Firenze, Genova, Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1665#art-1