Art. 1

In vigore dal 10 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e l'Associazione Dirigenti Aziende Commerciali; Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Dirigenti Aziende Commerciali; Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e il Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Commerciali; Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Associazione Ligure Birigenti di Aziende Commerciali; Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti e la Sezione Provinciale della Associazione Regionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali della Sicilia; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 1 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività commerciale per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959; - per la provincia di Come, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959; - per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957; - per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959; - per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle province di Bergamo, Como, Firenze, Genova, Palermo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1665#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle province di Bergamo, Como, Firenze, Genova e Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo