Art. 1

In vigore dal 30 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Belluno: l'accordo collettivo 23 aprile 1947, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro; il contratto collettivo 18 dicembre 1951, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato, il Comitato Piccola Industria e Artigianato e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Belluno, in data 1 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 23 aprile 1947, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, il contratto collettivo 18 dicembre 1951, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Belluno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 172 - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle Imprese artigiane della provincia di Belluno. — Testo vigente | Portale Normativo