Art. 1
In vigore dal 30 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Taranto:
l'accordo collettivo 27 gennaio 1947, relativo alle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e degli Artigiani - Sezione degli Artigiani, Categoria Pittori e Decoratori - e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Edili e Affini;
l'accordo collettivo 16 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto accordo 27 gennaio 1947;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Taranto, in data 28 aprile 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:
l'accordo collettivo 27 gennaio 1947, relativo alle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura;
l'accordo collettivo 16 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di pitturazione e decorazione della provincia di Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 170. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1649#art-1