Art. 1

In vigore dal 30 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali; Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visti, per la provincia di Pavia: - il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1960, per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato tra l'Unione Agricoltori, l'Associazione Provinciale della Proprietà Fondiaria, il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, il Sindacato Provinciale Concedenti a Colonia Parziaria, il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori e la Associazione Provinciale Dirigenti e Impiegati di Aziende Agricole e Forestali; - il contratto collettivo integrativo 14 giugno 1960, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulate tra le medesime parti di cui al predetto contratto 12 aprile 1960; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia, di Pavia, in data 15 maggio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1960, relativo ai dirigenti di aziende agricole e forestali, il contratto collettivo integrativo 14 giugno 1960, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Pavia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 185. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1647#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo