Art. 1
In vigore dal 30 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;
Visti, per la provincia di Rovigo:
- il contratto collettivo 8 ottobre 1956, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane ad alla macinazione, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 30 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- il contratto collettivo 28 novembre 1956, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane a bassa macinazione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 5 ottobre 1956;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Rovigo, in data 20 giugno 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiani per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 8 ottobre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane ad alla macinazione, e il contratto collettivo 28 novembre 1956, relativo ai dipendenti delle aziende artigiane a bassa macinazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigane esercenti l'attività indicata nei contratti di cui al primo comma, della provincia di Rovigo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 186. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1646#art-1