Art. 1
In vigore dal 30 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visti per la provincia di Firenze:
il patto collettivo integrativo 22 dicembre 1950, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e l'Associazione Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali;
il patto collettivo integrativo 6 novembre 1951, stipulato tra il Sindacato Provinciale della Mezzadria;
il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale della Colonia Parziaria e Forme Associative Varie e la Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;
l'accordo collettivo integrativo 1 dicembre 1953;
l'accordo collettivo integrativo 2 gennaio 1959;
l'accordo collettivo integrativo 1 settembre 1958;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;
Visto, per la provincia di Pistoia, il patto collettivo integrativo 21 dicembre 1952, l'allegato, e relativa, tabella, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori e l'Associazione Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;
Visti, per la provincia di Potenza:
il contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale Dirigenti e Impiegati Agricoli;
l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 18 luglio 1957;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 12 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 1 della provincia di Potenza, in data 28 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai dirigenti ed agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali:
per la provincia di Firenze, il patto collettivo integrativo 22 dicembre 1950, il patto collettivo integrativo 6 novembre 1951, l'accordo collettivo integrativo 1 dicembre 1953, l'accordo collettivo integrativo 2 gennaio 1959, l'accordo collettivo integrativo 1 settembre 1958;
per la provincia di Pistoia, il patto collettivo integrativo 27 dicembre 1952;
per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Firenze, Pistoia, Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 156. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1645#art-1