Art. 1

In vigore dal 29 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale - C.G.I.L., la Federazione Provinciale della Federestrattive - C.I.S.L., il Sindacato Provinciale - U.I.L., l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 19430, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentita il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1969, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Palermo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte, dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 166. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1641#art-1

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