Art. 1

In vigore dal 29 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 114 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959 n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Imperia: - il contratto collettivo 22 agosto 1952, art. 26, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -; - il contratto collettivo 1 ottobre 1958, per i braccianti avventizi e fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 26 settembre 1959, relativo alle variazioni dei salari per i braccianti agricoli avventizi e semifissi e per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, U.I.L. - Terra Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Imperia, in data 10 novembre 1960, e n. 23 della provincia di La Spezia, in data 18 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Imperia, il contratto collettivo 22 agosto 1952, art. 26, per i salariati fissi dell'agricoltura e il contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i braccianti avventizi e fissi; - per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 26 settembre 1959 relativo alle variazioni dei salari per i braccianti agricoli avventizi e semifissi e per i salariati fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Imperia e La Spezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato atta Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 158. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1640#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Imperia e La Spezia. — Testo vigente | Portale Normativo