Art. 1
In vigore dal 29 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 26 ottobre 1950, stipulato tra la Sezione Provinciale della Mezzadria, la Sezione Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Sezione Provinciale degli Affittuari Conduttori e la Sezione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Viterbo, in data 6 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 26 ottobre 1950, relativo agli impiegati di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Viterbo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 180. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1639#art-1