Art. 1

In vigore dal 28 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1954, stipulato tra l'Associazione Industriale Bresciana, e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - Settore Legno; Visti, per la provincia di Sondrio: il contratto collettivo integrativo 8 luglio 1952, stipulato tra il Sindacato Legno dell'Unione Industriali Valtellinesi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale Sindacale; l'accordo collettivo 5 maggio 1955, stipulato tra il Sindacato Legno dell'Unione Industriali Valtellinesi e l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 9 della provincia di Brescia, in data 23 maggio 1960, n. 3 della provincia di Sondrio, in data 4 giugno 1960, del contratto e degli accordi sopra, indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1954, relativo agli operai addetti all'industria del taglio boschi; per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 8 luglio 1952 e l'accordo collettivo 5 maggio 1955, relativo agli operai addetti alle industrie boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali delle province di Brescia e Sondrio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 171. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1633#art-1

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Art. 1 Norme su trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali delle province di Brescia e Sondrio. — Testo vigente | Portale Normativo