Art. 1

In vigore dal 28 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 19 agosto 1957, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia e degli Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale della Mezzadria, il Sindacato Provinciale della Colonia e Forme Associative Varie e il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali; Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1959, stipulato tra l'Associazione Agricoltori ed il Sindacato Impiegati Tecnici ed Amministrativi delle Aziende Agricole e Forestali; Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 8 novembre 1956, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati, il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori a Mezzadria ed il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 2 della provincia di Udine, in data 26 aprile 1960, n. 3 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali: per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 19 agosto 1957; per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1959; per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 8 novembre 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Gorizia, Udine, Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 159. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1632#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Gorizia, Udine, Vicenza. — Testo vigente | Portale Normativo