Art. 1
In vigore dal 28 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione;
Visti, per la provincia di La Spezia:
- l'accordo collettivo 29 maggio 1947, relativo alla corresponsione della indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria della pastificazione, stipulato tra il Sindacato Industriali Pastificatori e il Sindacato Lavoratori Arte Bianca;
- l'accordo collettivo 18 giugno 1947, relativo alla corresponsione della indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria molitoria, stipulato tra il Sindacato Industriali Molitori e il Sindacato Lavoratori Arte Bianca;
- l'accordo collettivo 25 novembre 1953, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria della pastificazione, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Pastificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, ai quali hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, in data 7 aprile 1960, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 3 ottobre 1947, relativo alla corresponsione della indennità sostitutiva di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti molini e pastifici, stipulato tra l'Associazione Industriali - Sezione Pastai e Mugnai e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alimentazione - C.G.I.L. -; cui ha aderito, in data 15 gennaio 1952, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-;
Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo alla determinazione dei salari per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria molitoria e pastaria, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione - C.I.S. L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -; cui ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 28 luglio 1947, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici, stipulato tra l'Associazione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di La Spezia, in data 6 luglio 1960, n. 1 della provincia di Padova, in data 12 ottobre 1960, n. 12 della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 29 maggio 1947, relativo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria, della pastificazione, l'accordo collettivo 18 giugno 1947, relativo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti alla industria molitoria, l'accordo collettivo 25 novembre 1953, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria della pastificazione;
per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 3 ottobre 1947, relativo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti molini e pastifici;
per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo alla determinazione dei salari per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria molitoria e pastaria;
per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 28 luglio 1947, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della pastificazione delle province di La Spezia, Padova, Parma, Rovigo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 157. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1631#art-1